R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1162 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell’anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato premesso di essere un lavoratore, invalido
al 50%, assunto a tempo indeterminato , a decorrere dal 1° novembre 2013, con
le mansioni di operatore ecologico, inquadrato nel livello 2B del CCNL Igiene Ambientale
(cfr. documento n. 1 allegato al ricorso) ha allegato di essere stato impiegato nell’appalto dei
servizi di igiene ambientale dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, aggiudicato dalla
. dal 01.11.2013 (cfr. documento n. 2 del ricorso) a cui è subentrata la
in virtù di accordo del 30.4.2021 (v. documento n. 7 allegato al ricorso),
assumendo quindi di avere diritto all’assunzione alle dipendenze di quest’ultima, in virtù della
c.d. clausola sociale di cui all’art. 6 del c.c.n.l. applicato (v. documento n. 8 allegato al
ricorso), che prevede appunto il diritto al passaggio diretto alle dipendenze dell’impresa
subentrante, in caso di successione nel contratto di appalto, per i lavoratori che risultino essere
in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della
nuova gestione.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva la società convenuta, chiedendo il
rigetto del ricorso, evidenziando, in via principale, il difetto di prova ex art. 2697 c.c. del
subentro della nella gestione dell’Isola Ecologica del Comune di Stimigliano
nonché sottolineando, in via gradata, come il rapporto lavorativo tra il Micheli e si
sia interrotto per giusta causa, “e quindi per fatto e colpa ascrivibile al lavoratore”, non
sussistendo, pertanto, “alcun diritto a rivendicare l’assunzione presso l’impresa
subentrante”
.
Così ricostruite le prospettazioni offerte dalle parti, rigettata la domanda cautelare ex art. 700
c.p.c. avanzata dal ricorrente, per difetto di entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del
periculum (v. ordinanza cautelare del 21 ottobre 2021, di cui all’allegato n. 3 della memoria),
attestata l’irrilevanza delle richieste istruttorie dichiarative formulate dalle parti e ritenuta la
natura essenzialmente documentale della causa, il giudizio è stato trattato e deciso mediante
deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Come già condivisibilmente rilevato in sede cautelare (e in assenza di sopravvenienze
probatorie nel corso del giudizio di merito) la domanda giudiziale proposta dal ricorrente si
fonda sul subentro di una nuova azienda nel medesimo servizio oggetto di appalto con
2l’impresa uscente, nonché sulla adibizione a tale servizio nei 240 giorni precedenti l’inizio
della nuova gestione.
Trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata, il relativo onere della prova è in capo al
ricorrente, secondo le ordinarie regole di riparto di cui all’art. 2697 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta dimostrato che il servizio di igiene urbana del Comune
di Stimigliano, con particolare riguardo alla gestione dell’isola ecologica, ove pacificamente
risultava addetto il ricorrente, rientri tra i servizi oggetto dell’appalto in questione, essendo
peraltro tale questione oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta.
In senso contrario alla prospettazione di parte ricorrente, peraltro, depone la documentazione
in atti, da cui emerge che il Comune di Stimigliano abbia inteso affidare il servizio di igiene
ambientale relativo al proprio territorio alla diversa società quale società in
house, mediante l’acquisto di una quota del capitale sociale ed ingresso nella compagine
societaria già costituita dal Comune di Magliano Sabina e dal Comune di Collevecchio (cfr.
doc. 12 della memoria).
In particolare, dalla suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.9.2021, si
evince che è stato dato mandato alladi “formalizzare la proposta di igiene
ambientale al Comune di Stimigliano escludendo la gestione dell’isola ecologica sita nel
territorio del Comune di Stimigliano, nelle more della definizione dei reciproci obblighi e
facoltà insistenti su tale isola ecologica tra il Comune di Stimigliano, da un lato, e la
provincia di Rieti e gli altri comuni vicini, dall’altro in virtù di precedente accordo di
programma e della diversità del gestore che opera in detti Comuni nell’ambito del servizio
di igiene ambientale ovvero di precisare che gli oneri di una eventuale gestione della stessa
isola ecologica siano sostenuti esclusivamente dal Comune di Stimigliano” (deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 21.9.2021 – doc. 12 della memoria, pag. 4 e 5).
Dal Progetto per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il
Comune di Stimigliano, redatto dallain data 8.9.2021, risulta espressamente
previsto che “La gestione dell’isola ecologica potrà essere svolta dalla . nella
misura in cui la stessa sia nella piena ed esclusiva titolarità del Comune di Stimigliano” (cfr.
doc. 13 – pag. 11 – della memoria).
Ebbene, sulla base di tale documentazione, condividendo quanto già affermato dal Giudice
della cautela, può evincersi che i servizi di igiene ambientale del Comune di Stimigliano, in
3precedenza affidati in appalto alla Gea s.r.l., non siano stati affidati alla , bensì
alla diversa società
Con specifico riguardo, poi, all’isola ecologica del Comune di Stimigliano, ove risultava
addetto il ricorrente, dalla stessa documentazione si evince l’esistenza di una attuale
situazione di stallo nella gestione del suddetto sito ecologico, dovuta alla controversia in
ordine ai relativi costi di gestione e alla eventuale partecipazione di altri Comuni, ma in ogni
caso sicuramente non oggetto di appalto in favore della (v. documento n. 15
allegato alla memoria).
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non rientri nel perimetro di applicazione dell’art. 6
del c.c.n.l. invocato, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione
della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (Tabelle:
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022); Competenza: cause di lavoro; Valore della causa:
indeterminabile - complessità bassa) individuato in base al valore della domanda, tenendo
conto dei valori minimi, ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinta
ogni contraria istanza, così decide:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 3.689,00 oltre
rimborso delle spese pari al 15%, IVA e CPA;
Rieti, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli