Cass. Sez. Lav., ord. 12 febbraio 2026, n. 3125 - Pres. Doronzo; Rel. Leone; Ric. B.M.P.S. S.p.A.; Controric. M.G.
Dirigente - Risoluzione consensuale - Accordo transattivo - Pendenza di procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle mansioni - Obbligo informativo ex art. 5 CCNL Dirigenti credito - Reticenza - Dolo incidente - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Annullamento dell'accordo – Esclusione
In caso di accordo transattivo che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con previsione di incentivo all'esodo, l'omessa comunicazione da parte del dirigente, in violazione di uno specifico obbligo informativo previsto dal contratto collettivo, della pendenza di un procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle mansioni integra gli estremi del dolo incidente ex art. 1440 c.c., qualora tale reticenza sia idonea ad alterare la determinazione delle condizioni economiche dell'accordo, pur non incidendo sulla comune volontà di cessazione del rapporto. In tale ipotesi, accertata la condotta illecita e la sua incidenza su un elemento non trascurabile del regolamento negoziale, opera la presunzione iuris tantum che, in assenza del raggiro, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e più favorevoli per la parte che lo ha subito, con conseguente diritto al risarcimento del danno, restando escluso l'annullamento del contratto.
Con l’unico motivo è dedotta la violazione degli artt. 5 ccnl, art. 1440 e 2043 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), in riferimento alla mancata considerazione che il comportamento del dipendente integrava la fattispecie di cui all’art. 1440 cc, quanto al dolo incidente, e dunque alla decisione assunta in violazione e falsa applicazione della detta norma. Sostiene parte ricorrente che il M. aveva un obbligo specifico di informare la banca (in ragione del disposto dell’art 5 ccnl) circa la pendenza di un processo penale a suo carico per reati commessi durante l’attività lavorativa. Tale omissione, che sarebbe stata ragione di licenziamento per giusta causa, sicuramente avrebbe impedito alla banca di stipulare l’accordo con l’incentivo all’esodo.
Lamenta quindi che il giudice di appello avrebbe omesso di sussumere la fattispecie nella previsione dell’art. 1440 c.c., così incorrendo nel vizio di violazione di legge.
Va posto in preliminare rilievo che è incontestato lo svolgimento dei fatti come rappresentati. La B. ricorrente assume che la mancata comunicazione della pendenza del processo penale da parte del M. è violativa dell’art. 5 del ccnl, che pone obblighi informativi a carico del dipendente, e che tale omissione e tale comportamento sono da iscriversi alla fattispecie considerata dall’art. 1440 c.c.
Tale ultima disposizione si occupa del dolo, quale vizio della volontà contrattuale che dia origine ad una alterata percezione e rappresentazione della realtà, all’esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare il contratto a determinate condizioni. Essa deve essere distinta da quanto disposto dall’art. 1439 c.c. poiché il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato (Cass.n.17988/2024)
Nel caso in esame l’illecita (art. 5 ccnl) omissione circa la pendenza del processo penale costituisce elemento capace di alterare l’esatta determinazione delle condizioni contrattuali in sede di accordo di cessazione del rapporto di lavoro, restando ferma la volontà di chiusura del rapporto, come già manifestata dalle parti nella medesima sede contrattuale.
La Corte ha chiarito, in proposito, che in tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli (Cass. n. 3503/2023).
La accertata presenza della condotta illecita del dipendente e della contestuale volontà di cessazione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a considerare la fattispecie sussumibile nel disposto dell’art. 1440 c.c. con le conseguenze risarcitorie ivi rappresentate. A tali principi la corte di merito non ha dato riscontro. La censura deve pertanto essere accolta, cassata la sentenza e rimessa la causa alla corte di merito, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.