CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; ordinanza 22 maggio 2024, n. 14287
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8 agosto 2024
Previdenza e assistenza sociale — Pensione di reversibilità — Superstiti del beneficiario — Diritto — Esclusione (Cost., art. 38; • l. 21 luglio 1965 n. 903, avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, art. 22).
In tema di pensione ai superstiti, a norma dell’art. 22 l. 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di reversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità e, in particolare, che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo.Foro it., Rep. 2013, voce Previdenza sociale, n. 349; 8 agosto 2002, n. 11999, id., Rep. 2002, voce cit., n. 582. Secondo Cass. 14 febbraio 2013, n. 3678, id., Rep. 2013, voce cit., n. 350,
in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso, laddove ricorra il requisito della «vivenza a carico»
in Famiglia e dir., 2017, 315, da Malzani, in Argomenti dir. lav., 2017, 173, secondo cui non ha diritto alla reversibilità della pensione, a seguito del decesso del titolare della prestazione previdenziale, la persona che con quest’ultimo abbia instaurato una mera convivenza more uxorio, ancorché fondata su una relazione stabile e duratura, connotata dall’affetto reciproco e dalla continua assistenza morale e materiale. V. – In dottrina, per una ricostruzione delle radici logic ogiuridiche dell’istituto della reversibilità pensionistica, cfr. M. Ferrari, Assicurazioni sociali e tutela dei superstiti, in I Maestri italiani del diritto civile: Mario Allara a cura di P. Perlingieri - F. Maisto, Napoli, 2024, 1357 ss.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; ordinanza 2 maggio 2024, n. 11730; Pres. Esposito, Rel. Riverso, P.M. (non indicato); Altomare (Avv. Martelli) c. Soc. Epo-Express (Avv. Manfrino). Cassa App. Torino 22 settembre 2021. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Obblighi contributivi del datore di lavoro — Azione di accertamento — Ente previdenziale — Integrazione del contraddittorio — Esclusione (Cost., art. 38; • cod. civ., art. 2115, 2116; • cod. proc. civ., art. 100, 102).
Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’Inps
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da Altomare, socio lavoratore, avverso la sentenza del tribunale di Ivrea che aveva rigettato la domanda svolta nei confronti di Epo-Express soc. coop. e con la quale egli chiedeva di accertare e dichiarare che, nel periodo compreso tra dicembre 2007 e dicembre 2008, non gli era stata erogata la retribuzione dovuta; gli erano stati, inoltre, indebitamente addebitate spese per oltre euro 58.800 e trattenute somme per euro 20.184; ed infine, domandava di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro svolto nel periodo compreso dall’aprile 2007 al febbraio 2009, nonché dei relativi contributi previdenziali versati dalla Epo-Express soc. coop. su un orario di lavoro per un rapporto di lavoro formalizzato soltanto come part time (del 50 per cento) laddove il rapporto effettivamente svolto era a tempo pieno
La corte d’appello, per quanto ancora rileva in questa sede, in relazione al terzo motivo dell’appello, ha premesso che con la domanda svolta in giudizio Altomare aveva lamentato che, a fronte del dedotto impegno lavorativo a tempo pieno, il datore di lavoro avesse eseguito il versamento di contributi soltanto a tempo parziale, in ragione di un rapporto di lavoro formalizzato al 50 per cento; e che il lavoratore avesse pertanto richiesto in giudizio l’accertamento del proprio diritto ad ottenere i contributi in via integrale.
Ha anche evidenziato la corte che, secondo l’appellante, l’interesse ad ottenere l’accertamento di tale diritto sarebbe stato evidente, atteso che a fronte dell’accertamento del lavoro a tempo pieno la Epo-Express avrebbe potuto chiedere la costituzione di rendita ex art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338; o in difetto lo stesso lavoratore avrebbe potuto azionare tale domanda in via amministrativa;
Sulla spettanza al minore della pensione di reversibilità del nonno, ove i genitori del minore non abbiano sostanze sufficienti per assolvere ai loro obblighi verso di lui, v. Corte conti, sez. III giurisd. centr. app., 17 maggio 2013, n. 329/A, id., Rep. 2014, voce Pensione, n. 17.
Nel senso che non spetta la pensione di reversibilità al figlio superstite infraventiseienne, il quale sia iscritto ad un corso di studi presso un istituto italiano convenzionato con una università inglese, ove quest’ultima abbia rilasciato un titolo che non sia stato riconosciuto in Italia, v. Cass. 22 novembre 2018, n. 30267, id., 2019, I, 1306, con nota di richiami.
Con riferimento all’ipotesi, che il superstite abbia richiesto la reversibilità della pensione diretta a suo tempo goduta dal padre, anziché quella di reversibilità fruita dalla madre, cfr. Corte conti, sez. II centr. app., 1° febbraio 2022, n. 12, id., Rep. 2022, voce Corte dei conti, n. 33, secondo cui, non costituendo mutatio libelli ma emendatio libelli (con la quale il giudice si limita a modificare l’interpretazione del fatto storico ovvero a qualificare diversamente il fatto costitutivo del diritto) la qualificazione della domanda pensionistica del ricorrente, va esclusa la sussistenza del vizio di extrapetizione o ultrapetizione della sentenza che aveva concluso che oggetto della domanda giudiziale era la reversibilità della pensione del padre del ricorrente anziché di quella della madre.
Nel senso che appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia relativa alla domanda di pensione privilegiata di reversibilità proposta dal superstite di dipendente pubblico deceduto per causa di servizio, v. Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1306, id., 2017, I, 903, con nota di richiami.
Corte cost. 5 aprile 2022, n. 88, id., 2022, I, 3228, con nota di richiami, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 38 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
Per altre questioni di costituzionalità, con riferimento al cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, v. Corte cost. 30 giugno 2022, n. 162, ibid., 3227; e sulla quota spettante al figlio minorenne di coppia non unita in matrimonio, in caso di concorso con moglie del padre naturale, Corte cost. 19 aprile 2022, n. 100, ibid., 3228, con nota di richiami.
Sulla incostituzionalità dell’art. 18, comma 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011 n. 111, nella parte in cui stabilisce che l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato pensionato è ridotta — nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a vent’anni — del dieci per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, v. Corte cost. 14 luglio 2016, n. 174, id., 2016, I, 3052
Sulla funzione del trattamento di reversibilità, intesa a garantire la continuità del sostentamento ai superstiti, v. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 777, id., 1988, I, 3515 Per ulteriori riferimenti, cfr. Cass. 28 settembre 2020, n. 20477, id., 2020, I, 3041, con nota di richiami e osservazioni di V. Ferrari, commentata da S. Imbriaci, in Guida al lav., 2020, fasc. 44, 106, la quale afferma che, ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito della titolarità dell’assegno divorzile, che presuppone il riconoscimento con determinazione giudiziale dell’erogazione di una prestazione periodica finalizzata al sostentamento economico dell’ex coniuge, non si configura nel caso di titolarità del diritto ad una somma esigua e puramente simbolica;
3 novembre 2016, n. 22318, Foro it., 2017, I, 206, con nota di richiami e osservazioni di M. Ferrari, commentata da C. Carchio, in Lavoro giur., 2017, 261, da R.Nunin, in Famiglia e dir., 2017, 315, da Malzani, in Argomenti dir. lav., 2017, 173, secondo cui non ha diritto alla reversibilità della pensione, a seguito del decesso del titolare della prestazione previdenziale, la persona che con quest’ultimo abbia instaurato una mera convivenza more uxorio, ancorché fondata su una relazione stabile e duratura, connotata dall’affetto reciproco e dalla continua assistenza morale e materiale. V. – In dottrina, per una ricostruzione delle radici logicogiuridiche dell’istituto della reversibilità pensionistica, cfr. M. Ferrari, Assicurazioni sociali e tutela dei superstiti, in I Maestri italiani del diritto civile: Mario Allara a cura di P. Perlingieri - F. Maisto, Napoli, 2024, 1357 ss.