La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 marzo 2025, n. 7024, ha ritenuto non deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo a un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’Istituto previdenziale.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto di escludere il computo della NASpI dall’aliunde perceptum ai fini della liquidazione del risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di illegittimità dell’esclusione sociale e del licenziamento.