Corte di Cassazione n.14077/26
Il termine "recidiva" indica "ricaduta", ossia una "nuova commissione" di un fatto disciplinarmente rilevante.
Orbene, dal tenore letterale della clausola si evince chiaramente che gli elementi costitutivi della fattispecie sono due: il primo rappresentato da un illecito disciplinare relativo ad uno qualunque di quelli previsti dall'art. 34; il secondo è rappresentato dall'esistenza di (almeno) tre precedenti provvedimenti sanzionatori di sospensione nell'anno precedente il nuovo fatto oggetto di contestazione e di rilievo disciplinare.
La Corte territoriale si è limitata ad accertare il secondo elemento costitutivo, ritenendo - come il Tribunale - del tutto superfluo il primo, invece necessario. In tal modo non soltanto ha violato la clausola contrattual-collettiva, ma altresì, come lamentato dal ricorrente, il principio del ne bis in idem.
Essa ha infatti mancato di considerare che le tre precedenti condotte disciplinarmente rilevanti del lavoratore erano state già punite con sanzione conservativa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione), sicché di per sé non potevano avere ulteriore rilevanza disciplinare, se non accompagnate ad una nuova condotta disciplinarmente rilevante, rispetto alla quale porsi in termini - appunto - di "recidiva".
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per il necessario accertamento della condotta oggetto dell'ultima contestazione disciplinare del 10/11/2021 (produzione di certificazione medica, a giustificazione dell'assenza per malattia, priva della necessaria indicazione del domicilio di reperibilità durante la stessa malattia), essenziale ai fini del riconoscimento della "recidiva".