Corte di Cassazione sentenza n. 17835/26

 

La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 26647 del 2019) che in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

La prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile atteso che manca la omogeneità

Va poi osservato che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;

ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 9166 del 10/04/2017).

Nel confermare detti principi Cass. 20392 del 2018 ha precisato che la sentenza n. 4972 del 2018 ha ulteriormente chiarito che l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.

Ciò posto, secondo tale indirizzo, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall'INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee, occorrendo dapprima distinguere le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale). I

l danno patrimoniale, calcolato secondo i criteri civilistici, va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale). Dal danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno dapprima espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) e poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico), va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorale, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso (v., Cass 13645/19).

La Corte come si è sopra indicato ha confermato tale orientamento affermando che l'attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo. In base al d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, e al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, nr. 2, il danno biologico risarcibile dall'INAIL è solo quello relativo all'inabilità permanente (v. citate Cass., sez. lav., nr. 4972 del 2018, Cass., sez. lav., nr. 20392 del 2018; Cass., sez. III, nr. 24474 del 2020). L'art. 13 del decreto legislativo in commento (secondo il testo in vigore dal 14.06.2001), al secondo comma, stabilisce, in particolare, che «In caso di danno biologico [...] l'INAIL, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni[...]».

A sua volta, l'art. 66 del T.U. (id est: del D.P.R. nr. 1124 del 1965) elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall'INAIL, nelle seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; 2) una rendita per l'inabilità permanente; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall'Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. INAIL).

Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale». In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di «danno biologico terminale» e di «danno morale terminale o catastrofale o catastrofico» (v., sul tema, Cass., Sez.un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, secondo e terzo capoverso; in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL.

Invero l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente (cfr. citata Cass. n. 4972 del 2018).

Pertanto, il danno biologico temporaneo, determinato da una inabilità temporanea, ha natura "complementare" e non è suscettibile di decurtazione che, come detto, postula l'omogeneità delle poste da confrontare.

La Corte territoriale ha correttamente fatto buon governo dei principi, sopra richiamati, tenendo conto delle specificità dei diversi istituti che vengono in rilievo, e della distinzione tra pregiudizi che sono coperti dall'assicurazione obbligatoria, per i quali può operare il meccanismo del danno differenziale, e pregiudizi esclusi da tale copertura, per i quali grava l'integrale responsabilità sul datore di lavoro (cfr. anche Cass. n. 9166/2017 cit.).