Corte di Cassazione Ordinanza n.20610/26
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (Cass. sez. un. n. 10790/2017).
In particolare, la Corte ha precisato che "non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10790 cit.).
A questo riguardo, qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Corte, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Cass. ord. n. 32815/2023).
Nel caso di specie sussisteva l'indispensabilità: la prova della comunicazione dell'invito all'espletamento di conciliazione risalente all'anno 2007 era assolutamente indispensabile, in quanto volto a dimostrare l'avvenuta ricezione di quell'atto interruttivo della prescrizione (per fattispecie analoga v. Cass. n. 401/2023), che era stata l'unica ragione del rigetto della domanda pronunziato dal Tribunale.
Si è pure affermato (Cass. n. 29419 del 13/11/2019, Rv. 655708 - 01) che la convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.