Corte di Cassazione Sez.Lav. 32285/25
L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del destinatario d'una contestazione di addebito disciplinare la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa.
Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui il loro esame sia necessario a svolgere adeguata difesa; ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, il lavoratore che denunci la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria (v. Cass. n. 23304 del 2010; n. 6337 del 2013; n. 7581 del 2018; n. 27093 del 2018; n. 3820 del 2022).
La contestazione disciplinare ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del dipendente gli addebiti mossi e questi debbono essere corredati degli elementi di specificità necessari a consentire una adeguata difesa, senza che l'obbligo datoriale si estenda all'indicazione delle fonti di prova.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, a fronte di una contestazione specifica nei suoi elementi essenziali, nel corso del procedimento disciplinare la lavoratrice si è limitata a chiedere genericamente la trasmissione della documentazione in possesso dell'azienda, senza indicare quale e senza specificarne l'essenzialità a fini difensivi.
Parimenti generica e priva di specificazione di indispensabilità difensiva è stata la sua richiesta di conoscere, già nel corso dell'iter disciplinare, le dichiarazioni dei colleghi che, come riferito in giudizio, avrebbero visto l'impossessamento dei beni.
In sostanza, la ricorrente vorrebbe che fosse anticipato già al momento della contestazione disciplinare l'assolvimento dell'onere di prova che grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, così mostrando di confondere i distinti piani e le diverse finalità del procedimento disciplinare e di quello giudiziale.