Corte di Cassazione sentenza n. 4684/26

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 123 del 2020, ha statuito che il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale.

la Sezione lavoro della Corte di cassazione, la cui giurisprudenza è sempre stata univoca nel riferire l'avverbio "comunque", impiegato dall'art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull'esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile 2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1 dicembre 2016, n. 24574, 19 settembre 2016, n. 18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351).

Deve essere, quindi, sottolineato che la Corte territoriale, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge denunciate, ha affermato chein tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta.

È solo il passaggio in giudicato della pena interdittiva, pertanto, che è idoneo di per sé a risolvere il rapporto, non certo la pronuncia di primo grado che non è esecutiva e, pertanto, in detta fattispecie non valgono i principi affermati in tema di interdizione perpetua né, tanto meno, si può dire che l'onere dell'amministrazione sia assolto con la sola produzione in giudizio del dispositivo della sentenza di condanna.

In verità, l'anomalia della presente fattispecie, riguardante i due licenziamenti adottati nei confronti del dipendente, è rappresentata dal fatto che con il primo non era stato contestato il fatto oggetto del procedimento penale, bensì la sola circostanza dell'esistenza di una condanna non definitiva comportante l'interdizione dai pubblici uffici, ma ciò, per quanto sopra detto, non è sufficiente ai fini della legittimità della sanzione espulsiva essendo comunque necessario un accertamento di fatto, come poi svolto nel secondo procedimento disciplin