Corte di Cassazione n. 29742/25
Nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di licenziamento e di adozione dell’ordine di reintegrazione, affermando il principio di diritto secondo cui l’esercizio dell’opzione del lavoratore ad ottenere l’indennità sostitutiva non richiede il passaggio in giudicato della sentenza che ordina la reintegrazione.
A seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, la Corte di Appello ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannava il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione.
Il lavoratore esercitava successivamente l’opzione per il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione proponendo giudizio per la condanna della società al pagamento della stessa.
La società opponeva il mancato passaggio in giudicato della sentenza che ordinava la reintegrazione, ritenuto condizione per l’esercizio dell’opzione. La Corte territoriale escludeva che la prima sentenza emessa potesse costituire titolo esecutivo per il pagamento dell’indennità sostitutiva, non potendo la pronuncia contenere alcuna statuizione sul punto.
La Cassazione smentisce la società ricorrente e conferma che l’esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore non richiede il passaggio in giudicato della sentenza che ne ordinava la reintegrazione.
Resta fermo che, se la sentenza che ha accertato l’illegittimità del licenziamento venisse riformata o cassata, verrebbe invalidata anche la sentenza che ha deciso sull’indennità sostitutiva. La questione è regolata dall’art. 336, comma 2, c.p.c.., in base al quale la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto estende i propri effetti ai provvedimenti e atti dipendenti dalla prima pronuncia.