Legittimità del licenziamento per attività extra lavorative anche in assenza di malattia ma in presenza di una ridotta capacità lavorativa

 

 

 

Cassazione Sezione Lavoro 28367/25

È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, in violazione delle limitazioni mediche prescritte, svolga attività fisiche extra-lavorative potenzialmente idonee ad aggravare la propria patologia, trattandosi di condotta lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede e tale da compromettere il vincolo fiduciario.

La Suprema Corte ,con indirizzo giurisprudenziale costante ,ha ritenuto che l'attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove - con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - non sia "compatibile con le sue condizioni fisiche che (abbiano) ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse" (Cass. n. 155 del 2015, cui adde, in sostanziale conformità, v. Cass. n. 1374 del 2018).

L'orientamento si colloca nell'alveo del consolidato principio per il quale l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (tra le altre: Cass. n. 2550 del 2015; Cass. n. 14176 del 2009); l'obbligo di fedeltà richiamato, appunto, dalla rubrica dell'art. 2105 c.c. quale sintesi verbale di doveri di correttezza e buona fede, deve quindi intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex aliis, Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 14249 del 2015; Cass. n. 144 del 2015; Cass. n. 25161 del 2014; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 5629 del 2000; sulla giurisprudenza precedente v. Cass. n. 11437 del 1995 con i richiami ivi contenuti in motivazione).

Più di recente Cass. n. 26181 del 2024 ha anche ribadito come sia sufficiente la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (v. Cass. n. 313 del 1996; Cass. n. 512 del 1997; Cass. n. 8208 del 1998; Cass. n. 7990 del 2000; Cass. n. 6957 del 2005; Cass. n. 2474 del 2008; Cass. n. 2550/2015 cit. evidenzia come il "dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata"), atteso che occorre valutare l'idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, per sé stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa (Cass. n. 13536 del 2002).

Nell'occasione la Corte ha rilevato, poi, che "l'accertamento di tali elementi, così come, in particolare, la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro, che sia potenzialmente lesiva, concreta un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti in cui lo è ogni accertamento di fatto" (in conformità v. pure Cass. n. 19391 del 2024).

Analogamente, il ritenere la condotta tenuta dal lavoratore potenzialmente pericolosa per le sue condizioni di salute (anche ove sia stato escluso, in concreto, un aggravamento della malattia) costituisce, inevitabilmente, una questione di merito, il cui apprezzamento esorbita dai poteri di controllo di questa Corte (in termini, Cass. n. 11154 del 2025, con la giurisprudenza ivi richiamata).