In caso di accertata insussistenza della ipotesi di mobbing in ambito lavorativo il giudice di merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti alegati a sostegno della domanda, sussista una ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non aver adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, la esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare la integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore.
Su questo ultimo grava l'onere di provare la sussistenza del danno e del nesso causale tra questo el'ambiente lavorativo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie.
Cassazione Civile Sezione Lavoro, Ordinanza 12 Febbraio 2024 n.3791.


Il giudice deve procedere , nella ipotesi di mobbing alla valutazione complessiva e non meramente atomistica dei fatti allegati, al fine di verificare la sussistenza sia dell'elemento soggettivo sia dell'elemento oggettivo.
In caso di accertata insussistenza di mobbing il giudice deve accertare se sussista comunque una responsabilità del datore per non aver adottato tutte le misure a tutela della integrità psico fisica del lavoratore e la personalità morale del lavoratore.
Nel valutare la sussistenza del danno alla salute e del nesso causale tra questo e l'ambiente di lavoro non può prescindere da un esame critico delle risultanze della CTU medico legale, per affidarsi esclusivamente a intuizioni e convinzioni personali su aspetti che richiedono particolari competenze tecniche.
Cassazione Civile Sezione Lavoro Ordinanza 12 Febbraio 2024 n. 3822