
Lavoro Giornalistico,l'incarico di direttore responsabile non necessariamente sottende un rapporto di lavoro subordinato
Corte di Cassazione Sez Lav.33553/24
La Suprema Corte ha statuito che la sentenza della Corte Territoriale è motivata ampiamente sull'assenza di subordinazione pur attenuata e merita conferma.
Per quanto riguarda la posizione del giornalista A.A., è emersa dalle prove raccolte la posizione peculiare dello stesso, ideatore ed autore del programma "L' infedele", che decideva ogni aspetto dello stesso (temi, ospiti, scaletta) e non aveva obblighi di presenza né obbligo di restare a disposizione della rete, né riceveva indicazioni sui contenuti della trasmissione (salvo il solo limite esterno della coerenza con la linea editoriale).
Non aveva una posizione di subordinazione, nemmeno in quella limitata forma tipica del Direttore di testata, del resto escluso dal testo del contratto di lavoro autonomo sottoscritto dalle parti.
In tema, va ricordato che questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 22264 del04/08/2021 (Rv. 662099 -01), pur con riferimento a direttore di testata e non di singolo programma, che in tema di lavoro giornalistico, non vi è necessaria correlazione tra l' incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica e l' instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda proprietaria della stessa, essendo a tal fine necessario che in capo alla medesima persona, chiamata ad assolvere detta funzione di carattere pubblicistico, si cumulino altri e diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l' inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell' impresa, con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come autonomo il rapporto lavorativo tra la RAI e un noto giornalista televisivo, valorizzando la volontà espressa dalle parti nel contratto, la mancata attribuzione al giornalista di compiti di direttore di testata, l'assenza di prova di direttive datoriali nei suoi confronti e il mancato esercizio, da parte sua, di poteri direttivi o disciplinari nei confronti del personale addetto alla redazione).
Quanto agli altri lavoratori, decisive sono risultate alla corte territoriale le seguenti circostanze: il coinvolgimento nel solo programma di A.A. senza alcun ulteriore obbligo di presenza e con modalità autonome di partecipazione alla realizzazione del suddetto programma, nonchè che l'assenza di ogni traccia di eterodirezione dei lavoratori da parte di altri rappresentanti della direzione aziendale. In tale contesto, la corte ha correttamente ritenuto di non poter superare il dato testuale del contratto di lavoro, configurato dalle parti come autonomo.