Corte di Cassazione ordinanza 10976/26
- La Corte di appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva rigettato il ricorso avverso la revoca della fruizione di permessi per assistere un congiunto ai sensi dell'art. 33, comma terzo, della legge n. 104 del 1992, per carenza del requisito del legame familiare, in quanto il soggetto da assistere è cugino del coniuge.
- ha disatteso l'interpretazione avanzata dalla lavoratrice, secondo la quale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016 la tutela andrebbe estesa in favore di tutti i soggetti conviventi bisognosi di assistenza, a prescindere dal grado di parentela, essendo contraria sia alla sentenza citata, la quale mira a estendere la tutela, pur sempre limitata nell'ambito familiare, ai conviventi more uxorio, sia alla previsione normativa.
-ha ritenuto legittimo il recupero delle somme, in ragione delle non corrette dichiarazioni rese dalla lavoratrice circa la sussistenza di un rapporto di parentela con l'assistito, applicando il principio secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione;
La ricorrente nel giudizio di legittimità, dipendente dell'INPS, ha fruito dal 2007 al 2011, in continuità con quanto verificatosi presso il precedente datore di lavoro sin dal 1997, di permessi per assistere un cugino del marito invalido che stabilmente vive nella stessa abitazione.
L'art. 33, terzo comma, della legge n. 104 del 1992, nella formulazione originaria disponeva che: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa".
La norma consentiva la fruizione del beneficio solo nel caso in cui il lavoratore aveva la necessita di prestare assistenza al "coniuge, parente o affine entro il secondo grado".
La Corte costituzionale con sentenza n. 213 del 2016 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104... nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado".
- la 'convivenza' cui si riferisce la sentenza della Corte costituzionale non può che essere quella more uxorio - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale - che ai fini della fruizione dei permessi di cui all'art. 33, terzo comma, della legge n. 104 del 1992 viene di fatto equiparata al rapporto di coniugio.
-esula dal perimetro disegnato dalla Corte costituzionale, invece, la situazione in cui si è venuta a trovare la ricorrente di mera coabitazione, seppure stabile tanto da determinarne l'inserimento nel nucleo familiare, con un soggetto invalido, al di fuori, però, di un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio o di parentela o affinità nei termini prescritti dalla legge.
-conferma tale impostazione la modifica dell'art. 33, comma terzo, della legge n. 104 del 1992 introdotta dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che, proprio al fine di adeguare la norma a quanto statuito dalla Corte costituzionale, ha previsto che il soggetto assistito debba essere coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.
-a sua volta quest'ultima norma citata dispone che "si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".
-l' interpretazione fornita dalla Corte di appello, secondo la quale possono fruire delle tre giornate di permesso solo i lavoratori che prestino assistenza a soggetti rientranti in una delle categorie previste dalla legge (coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge del soggetto abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), appare del tutto conforme al quadro normativo vigente, alla luce del quale, pur con le integrazioni apportate dalla Corte costituzionale, costituisce requisito indefettibile quello della sussistenza di un determinato rapporto di parentela tra assistito e persona da assistere, mentre l'estensione richiesta dalla ricorrente non sarebbe compatibile né con il portato della sentenza della Corte costituzionale, né con la ratio della legge n. 104 del 1992.
- infatti, la diversa interpretazione proposta dalla ricorrente, sostituendo di fatto al requisito del rapporto di parentela tra il lavoratore e il soggetto con disabilità da assistere la mera coabitazione, altera la struttura della norma in maniera non consentita dall'ordinamento, non trattandosi di una mera interpretazione adeguatrice.
-né si può sostenere che la norma come integrata dalla pronuncia della Corte costituzionale violi precetti costituzionali nella parte in cui non consenta la fruizione del beneficio a soggetti che pur non essendo legati da rapporti di stretta parentela o di convivenza more uxorio assistano soggetti con disabilità con loro conviventi, in quanto non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di circoscrivere la fruizione del beneficio nell'ambito delle relazioni familiari.
- sulla questione la Corte di Cassazione si è già pronunciata con ordinanza n. 406/2020 che ha a sua volta evidenziato che analoga questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 203 del 2013, sul presupposto che richiederebbe una pronuncia di tipo additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata.
- la piena consapevolezza della fruizione del beneficio in carenza dei requisiti di legge esclude che possa essersi ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento e che possa sussistere, in riferimento alla domanda risarcitoria, una responsabilità dell'INPS.--
-la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che il beneficio erogato dal datore di lavoro è assoggettato, in assenza di una specifica norma derogatoria, alla regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. e che di conseguenza siano ripetibili le somme corrisposte a titolo di retribuzione per i giorni di fruizione dei permessi, non essendovi dubbio sul fatto che sia stata accertata sin dall'origine l'inesistenza dei requisiti per fruire di detti permessi, trovando applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dalla ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di riconoscimento del beneficio assistenziale (Cass. n. 5059/2018).