Sezioni unite: nel rito del lavoro è ammesso il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
Cass. civ., sez. un., sent. 30 giugno 2025, n. 17603; Pres. D’Ascola, Est. Terrusi, P.M. Celentano
I. – Le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione se, nel rito del lavoro, lo “svolgimento dell’udienza di discussione con trattazione scritta” e la conseguente “omissione della discussione” determinino la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli art. 24 e 111 Cost. in rapporto all’art. 6 della Cedu, oltre che degli art. 101, 128, 180, 429, 420, comma 4, e 437 c.p.c., 1, comma 60, l. n. 92 del 2012, essendo la trattazione scritta, così come introdotta stabilmente nell’ordinamento processuale dall’art. 127 ter c.p.c., incompatibile con l’udienza di discussione prevista nel rito del lavoro, hanno chiarito che: — con riferimento all’art. 127 ter c.p.c. in versione anteriore alle modifiche del 2024 (applicabile al caso concreto), il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni:
i) che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte
iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità;
iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. I
1. – Nel caso specifico emerge dalla sentenza che la causa — in appello — è stata assegnata a sentenza “previo scambio di memorie in trattazione scritta”, non escludenti come tali anche un’eventuale esposizione di tesi difensive.
Non risulta di contro, né è dedotto dalla ricorrente, che sia stata manifestata una qualche opposizione al provvedimento della corte territoriale «emesso sulla scorta della normativa relativa al Covid 19»; quella normativa tra le cui radici è sorta la norma qui applicabile (l’art. 127 ter, appunto) e in concreto infine applicata dalla corte d’appello al di là dell’improprio riferimento.
II. – Nella stessa sentenza le sezioni unite hanno inoltre sancito che la violazione dell’orario di deposito indicato nel provvedimento non va considerata alla stregua di violazione del termine perentorio, poiché la perentorietà del termine resta, nell’art. 127 ter, ancorata al giorno di deposito, non all’ora: al giorno di deposito definibile con riguardo all’orario di chiusura degli uffici di cancelleria.
L’art. 127 ter stabilisce che con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza «il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note». Si tratta di un termine giudiziale che, per disciplina di legge, è da considerare perentorio solo a giorni.
Dall’art. 152 c.p.c. si ricava che i termini giudiziali sono di regola ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta (tra le molte, Cass. n. 1064 del 2005, Foro it., Rep. 2005, voce Termini processuali civili, n. 16).
Sicché la natura di un termine fissato per l'esercizio di un diritto può desumersi perentoria in via interpretativa purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, e nei limiti in cui l’autorizzi (v. sez. un. n. 3760/24).
Nel caso concreto, niente consente di dire che il termine, perentorio a giorni per norma di legge, fosse suscettibile di esser considerato dal giudice tale anche in relazione all’orario di deposito indicato nel provvedimento. Cosa che, anzi, la stessa corte d’appello ha mostrato di escludere ritenendo le memorie tempestive. Per contro, va affermato il principio per cui il termine dato con specificazione di orario deve intendersi — nei giudizi ordinari — a giorni e limitato all’orario di apertura delle cancellerie fissato in via generale come da decreto dell’autorità giudiziaria competente.