Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 settembre 2025 n. 24919
La Corte di Cassazione ha affermato ripetutamente (Cass. n. 13178/2017, Cass. 18823/2018, Cass. n. 25534/2018, Cass. n. 31839/2019), che la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 (come novellata dalla legge n. 92 del 2012) solamente nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa.
Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in base alla quale il regime risarcitorio del comma 5 deve ritenersi di carattere generale, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali dell'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 2018 prevede la tutela indennitaria c.d. forte.
la Suprema Corte di Cassazione ha affermato inoltre che la applicazione della tutela prevista dall'articolo 18 comma quarto della legge 300 del 70 non trova corrispondenza nel regime del contratto a tutele crescenti, di conseguenza per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 il licenziamento intimato per una violazione punibile con sanzione conservativa, seppur illecito e ingiustificato, non può condurre alla reintegra nel posto di lavoro ma solo al pagamento di una indennità.
Infatti, il regime del contratto a tutele crescenti limita l'ipotesi di reintegra del lavoratore al caso in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento