Corte di Cassazione ordinanza n.761/2026

La nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c., quale criterio di competenza territoriale specifico in materia di lavoro, che il ricorrente può scegliere tra i fori alternativi indicati da detta norma, previa dimostrazione che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto (cfr. n. 18798/2022, n. 17311/2018 )non va riferita all’atto con il quale il lavoratore è destinato alla stessa (anche se indicato nel contratto di lavoro), ma all’effettivo svolgimento della prestazione presso di essa;

deve osservarsi che costituisce dipendenza dell’azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo (Cass. n. 13547/2003 e successive conformi); il criterio della dipendenza, pertanto, deve essere interpretato in senso estensivo (Cass. n. 17347/2013);

l’abitazione del lavoratore può, conseguentemente, essere qualificata, ai fini della determinazione della competenza, come dipendenza, purché nella stessa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari per la prestazione lavorativa (Cass. n. 12907/2022, n. 3154/2018, n. 13309/2019, n. 23053/2020);

ai fini della competenza territoriale, la Suprema Corte ha elaborato una nozione ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., in cui rientra anche il luogo in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), luogo dove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003/2016, n. 29334/2017, n. 25613/2019, n. 38861/2021, 4362/2022, n. 5503/2023), dovendosi intendere per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa;

è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi;

sulla scorta dei principi giurisprudenziali che interpretano in senso ampio la nozione di dipendenza ex art. 413 c.p.c. e che sono volti a rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, sono state valorizzate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tramite guida di automezzo, strumento di lavoro necessario, custodito presso l'abitazione del lavoratore, che comunicava con il datore di lavoro tramite telefono mobile, in assenza di collegamenti lavorativi materiali con la sede, tenuto conto della peculiare tipologia di rapporto.