Tribunale di Roma Sezione Lavoro sentenza n.9750/25
Il Tribunale di Roma sezione lavoro, rileva infondata l’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da parte resistente richiamando recente giurisprudenza in tema della S.C. e sul presupposto che il luogo di abitazione del lavoratore in smart working non possa considerarsi “dipendenza aziendale” , se non quando vi sia un pur minimo collegamento con l’organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, si rileva in atti il contratto di lavoro, nel quale si stabilisce che la “sede di lavoro” è fissata in Catania viale Vittorio Veneto 106 e che la “sede/domicilio” dellavoratore che svolge le sue ore di lavoro in smart working è in Roma, via Selinunte n.20.
Tali previsioni risultano riprese e confermate nell’accordo individuale di smart working
Orbene, la sentenza cui fa riferimento parte resistente, sentenza con la quale la S.C. ha negato che l'abitazione del lavoratore, dalla quale questi eseguiva la sua attività lavorativa in "smart working", potesse essere qualificata come dipendenza aziendale, in difetto di alcun collegamento oggettivo o soggettivo del luogo di effettuazione della prestazione con l'organizzazione aziendale, attiene a caso diverso da quello in oggetto.
Nel caso esaminato dalla S.C., infatti, il lavoratore aveva scelto solo “di fatto” di lavorare dalla casa dei suoi genitori, mentre, nel caso di specie, è lo stesso datore di lavoro ad avere assegnato al lavoratore il luogo della prestazione; non può negarsi, dunque, che nel caso del ricorrente sussista un collegamento di tale luogo con l’organizzazione aziendale, dal momento che vi si assegna formalmente il lavoratore e vi si organizza la suaprestazione lavorativa.
La Cassazione, prima di escludere nel caso al suo esame la sussistenza di tale collegamento, si premura di precisare: “ Invero, secondo l’art. 413 cpc, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto"
In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 4767/2017)
Sebbene l’orientamento della Corte di legittimità si sia sempre più indirizzato nella direzione dell’ampliamento del concetto di “dipendenza aziendale” per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n.3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.
Tale collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un’area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l’attività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l’aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell’abitazione nei rapporti con l’azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022)”.
Alla luce dei principi espressi, l’abitazione del ricorrente in Roma, ove era stata organizzata dal datore di lavoro la sua prestazione, deve considerarsi “dipendenza aziendale”, con la conseguenza che sussiste la competenza del giudice adito ex art.413 II c. CPC.