Corte di Cassazione Sezione Lavoro n.36427/23

La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo
del procedimento disciplinare, stabilito dalla
contrattazione collettiva, è idonea a integrare una
violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav.,
tale da rendere operativa - ove la sanzione sia
costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela
prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto,
come modificato dalla l. n. 92 del 2012, a meno che il
ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento
non risulti, con accertamento in fatto riservato al
giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da
ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale
il principio di tempestività, per l'affidamento in tal
modo creato nel lavoratore sulla mancanza di
connotazioni disciplinari del fatto e per la
contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di
correttezza e buona fede (così, Cass. n. 10802 del
2023);