Corte di Cassazione n. 8067/26
Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che l'accertamento dei crediti di lavoro in sede di cognizione comporta la loro liquidazione al lordo delle ritenute fiscali e della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Ciò è stato affermato da tempo risalente rispetto agli importi dovuti a titolo retributivo (Cass. 28 ottobre 1983, n. 6407; Cass. 16 maggio 1996, n. 4534), come anche rispetto ai crediti risarcitori parametrati sulle retribuzioni a titolo di lucro cessante, quale l'indennità conseguente al licenziamento illegittimo (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2544).
Infatti, è ad un momento successivo alla pronuncia giudiziale, e perciò nella fase esecutiva del pagamento, che devono determinarsi le quote da destinare all'assolvimento degli obblighi relativi al fisco, agli enti di previdenza ed al lavoratore (Cass. 4534/1996 cit.; Cass. 6487/1983 cit.; Cass. 5 ottobre 1981, n. 5228).
È parimenti principio ormai consolidato quello per cui, eseguiti tali pagamenti - spontaneamente o su ordine giudiziale - secondo le rispettive quote, qualora si verifichi che si è in tal modo realizzato un indebito, il lavoratore è tenuto a restituire solo gli importi netti da lui concretamente ricevuti, mentre è il datore a dover procedere ai recuperi delle quote versate all'erario ed in sede previdenziale (Cass. 2 ottobre 2020, m. 21196; Cass. 25 luglio 2018, n. 19735; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1464).
In tale quadro, è chiaro che, una volta espressa la condanna giudiziale in importi lordi, al momento del pagamento vanno svolte le valutazioni in ordine ai versamenti da eseguire al fisco o agli enti di previdenza.
Quanto al fisco, è pacifico che in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), come è rispetto al risarcimento per licenziamento illegittimo (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108; Cass. 27 marzo 2023, n. 8615).
In proposito, l'assunto secondo cui, essendo i ricorrenti andati in pensione e ricevendo l'importo una tantum, si procederà a tassazione separata, non esclude che il solvens, trattandosi comunque di risarcimento soggetto a tassazione secondo quanto sopra detto, resti sostituto d'imposta e debba dunque applicare le trattenute (sulla compatibilità tra tassazione separata e ritenuta d'acconto, v. anche Cass. 8 aprile 2004, n. 6910), giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della sentenza di condanna, l'obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava su di lui, ove dia spontanea esecuzione alla sentenza (Cass. 29 giugno 1982, n. 3912).
L'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede infatti che gli "enti indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" - categoria cui certamente pertiene il Comune che è parte in causa, stante il disposto dell'allora art. 87, co. 1, lett. c) cit. ora art. 73, co. 1 lett. c, cui va il rinvio, per effetto dell'art. 2, co. 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003 - "devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipiente" e ciò allorquando essi "corrispondono somme e valori di cui all'art. 48" del medesimo D.P.R. (ora art. 51), ovverosia "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (...), in relazione al rapporto di lavoro".
Il riferirsi degli importi al rapporto di lavoro è certo ed il pensionamento, come detto, non ha alcun effetto, perché quello che viene adempiuto resta pur sempre un debito dell'ente, per i titoli che impongono il suo operare come sostituto d'imposta.
Il "periodo d'imposta" è poi quello in cui è avvenuto il pagamento e resta fermo che, quanto corrisposto, andrà ovviamente a credito fiscale dell'accipiens e dovrà essere considerato nel regolare i reciproci rapporti, quale che sia la forma di tassazione cui quei redditi saranno assoggettati.
Non vi è dunque ragione per ritenere che il datore non debba applicare la ritenuta ed anzi, opinando diversamente, visto quanto si dirà rispetto all'avvenuto versamento al fisco, si finirebbe per realizzare un'indebita duplicazione di pagamento ai danni dell'ente.
La questione delle ritenute previdenziali, il tema presenta ulteriori complessità.
Qualora il datore non provveda ai pagamenti contributivi alla scadenza, essi restino a suo carico anche per la quota di pertinenza del lavoratore.stante la portata non solo sanzionatoria di quell'effetto, avendo esso finalità anche regolativa di una situazione in cui sarebbe contrario alla struttura stessa della fattispecie riconoscere in capo al lavoratore la sussistenza alle scadenze di un obbligo contributivo "diretto", spesso in assenza di pagamento delle retribuzioni cui esso accede.
Si deve però rilevare che a venire in evidenza non è l'inadempimento contributivo rispetto a retribuzioni correnti di un rapporto costantemente in atto, ma sono gli effetti sul piano contributivo della corresponsione di importi, parametrati sulle retribuzioni, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.
In passato, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, (Cass. 4 aprile 2008, n. 8800).
Successivamente, pronunciando sul diverso tema delle sanzioni da ritardato pagamento ed in composizione di un pregresso contrasto, si è affermato che, in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva:
nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva (Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 19665).
Ciò sul presupposto che, in esito al licenziamento e pur quando esso sia stato impugnato, il rapporto previdenziale si interrompe e dunque non è consentito il versamento dei contributi (Cass., S.U., cit. e già anche Cass. 1 aprile 2009, n. 7934), ma con la differenza che gli effetti delle pronunce, nei diversi casi di nullità-inefficacia e annullabilità del licenziamento, comportano, anche per la formulazione dell'art. 18 nei suoi distinti commi, che "se c'è un vizio di nullità che affetta il licenziamento, (...) la sentenza, che contiene l'ordine di reintegrazione, è dichiarativa, l'obbligo contributivo è riconosciuto ora per allora e quindi c'è una vera e propria omissione contributiva con la conseguente debenza delle sanzioni civili;
se invece c'è un vizio di annullabilità che inficia il licenziamento, la sentenza, che contiene l'ordine di reintegrazione, è costitutiva e quindi l'obbligo contributivo è ripristinato ex tunc senza che ci sia omissione contributiva con conseguente non debenza delle sanzioni civili".
Quest'ultimo indirizzo, si è poi consolidato (Cass. 20 novembre 2017, n. 27450) ed ha portato di recente a ritenere, nel caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc, l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva (Cass. 26 maggio 2023, n. 14778).
Ciò nel senso - sviluppato sulla base dell'argomentare delle Sezioni Unite - che "nel caso di licenziamento annullato (...) la sentenza è costitutiva e rappresenta il titolo che ricostituisce, seppure ex tunc in forza di una fictio iuris, un rapporto che, fino al tempo della sentenza, era stato risolto. Fino al tempo della sentenza, proprio perché era mancato il rapporto di lavoro, non vi era obbligo di contribuzione, il quale riprende dal momento della sentenza e include il montante dei contributi arretrati non pagati dal tempo del licenziamento a quello della sentenza".
Evidentemente, l'evoluzione avutasi in tema di sanzioni per il tardivo pagamento dei contributi non può non trovare coerente adeguamento - sempre in relazione al caso del licenziamento - anche rispetto al tema del consolidarsi solo in capo al datore degli obblighi contributivi per la quota a carico del lavoratore, trattandosi pur sempre di effetti di un medesimo inadempimento datoriale.
Ne deriva che, se vi è licenziamento, le conseguenze di cui agli artt. 19 e 23 della legge n. 218 del 1952 si produrranno, in caso di nullità o inefficacia di esso, fin dalle scadenze dei termini di pagamento di tempo in tempo maturate,
mentre in caso di licenziamento annullabile, la ricostituzione ora per allora consente di ritenere che l'effetto di trasferimento del debito contributivo dal lavoratore al datore si verifichi solo dalla ricostituzione del rapporto di lavoro con sentenza costitutiva.
Ciò con l'ulteriore distinguo, che inevitabilmente discende dal fatto che le retribuzioni a titolo risarcitorio, nel regime di cui all'art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970, possono non essere tutte quelle maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, sebbene quanto ai contributi le norme ne dispongano il pagamento senza limitazioni.
Distinguo da cui deriva che il tempestivo pagamento datoriale dei contributi dopo la pronuncia giudiziale giustifica il pagamento al "netto" di essi per quanto riguarda le retribuzioni dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, mentre resta a carico datoriale l'obbligo contributivo per le mensilità non coperte dal pagamento di retribuzioni.
Ciò non solo perché tutto comunque risale ad un fatto datoriale di inadempimento (il licenziamento illegittimo), ma anche perché sarebbe palesemente contrario al sistema, che il lavoratore dovesse pagare contributi su retribuzioni che da lui mai saranno ricevute.
Può anche esprimersi il seguente principio, in continuità con il richiamato indirizzo delle Sezioni Unite ed in adattamento di esso alla diversa fattispecie qui in esame: "In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, occorre distinguere - ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, alla stregua dell'art. 23 della legge n. 218 del 1952 - tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva:
nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa;
nel secondo caso, il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è invece legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza".
Vale altresì, per gli aspetti fiscali, questo ulteriore principio:
"L'accertamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio per licenziamento illegittimo va effettuata senza considerare gli oneri fiscali gravanti sul datore di lavoro come sostituto d'imposta; tuttavia, il datore di lavoro legittimamente al momento del pagamento, effettua le ritenute e corrisponde il dovuto al netto delle quote di pertinenza fiscale versate all'erario come sostituto d'imposta".