Tribunale Parma Sezione L Civile Sentenza 9 settembre 2026 n. 474


Costituisce giusta causa di licenziamento, di cui all'art. 2119 c.c., la condotta del lavoratore che, in sede di assemblea sindacale, travalichi i limiti della manifestazione del proprio pensiero, esortando pubblicamente i colleghi a fruire di assenze per malattia in assenza di uno stato di morbilità al fine di boicottare l'attività aziendale, e rivolgendo nei confronti del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza accuse diffamatorie di reclutamento per cooptazione aziendale in assenza di qualsivoglia prova a supporto. Infatti, tali esternazioni non possono essere considerate semplice esercizio del diritto di critica nei confronti della società datrice di lavoro o delle rappresentanze sindacali, dal momento che il lavoratore ha attivamente e pubblicamente esortato i suoi colleghi a i danneggiare l'azienda.