Corte d'Appello Catania Civile Sentenza 22 luglio 2026 n. 884
Con sentenza n. 3053 del 15 luglio 2025, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale il lavoratore aveva chiesto revocarsi e/o annullarsi il provvedimento di rigetto della domanda di accesso al Fondo di garanzia per il pagamento del TFR maturato
premetteva: che, con sentenza n. 4096/2019, il medesimo ufficio, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 710/2017, chiesto e ottenuto nei confronti della datrice di lavoro, aveva condannato il datore al pagamento del trattamento di fine rapporto; che il lavoratore aveva, quindi, esperito un pignoramento mobiliare infruttuoso.
Precisava, che, dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla visura catastale immobiliare e dalla visura camerale della ditta individuale, risultava che era proprietaria di tre immobili, tutti in comproprietà, che non erano stati oggetto di alcuna azione esecutiva da parte del lavoratore
Con atto di appello il lavoratore deduceva , in particolare, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la esistenza di una quota di proprietà escludesse la soddisfazione del credito
Con il secondo motivo, censurava la sentenza di primo grado in quanto stante la probabile infruttuosità di una eventuale esecuzione immobiliare sui beni immobili, in comproprietà e di modico valore, della datrice di lavoro il lavoratore può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole.
Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale cfr. Cass. n. 14020/2020).
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Come correttamente rilevato da parte appellante, secondo la giurisprudenza l'intervento del fondo di garanzia istituito per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto d i quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso d i quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole.
Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un p articolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bi lancio finale di liquidazione (...) 14020/2020; negli stessi termini Cassazione civile sez. 31/8/20 21, - 23591 e ivi richiamate Cass. 11379 del 2008; Cass. n. 17593 del 2016).
La Suprema Corte ha, pertanto, chiarito che se è pur vero che non basta esperire un tentativo di esecuzione mobiliare per poter accedere al fondo di garanzia qualora il debitore datore di lavoro risulti titolare di beni immobili, è altrettanto vero che non si può pretendere che il lavoratore debba sopportare costi eccessivamente onerosi, che potrebbero addirittura superare il valore del credito
Ciò premesso, non può condividersi la valutazione del giudice di primo grado che ha rigettato la domanda
È di tutta evidenza che, per aggredire la quota di pertinenza della datrice di detta operazione, peraltro dagli esiti incerti, avrebbe comportato per il creditore/lavoratore un esborso considerevole, anche superiore al credito vantato.