Un medico, premesso di aver lavorato in forza di contratti di incarico libero professionale dall’1.1.2003 al 30.9.2014, agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un ospedale romano e la condanna del medesimo al pagamento delle retribuzioni da ottobre 2014 fino alla effettiva reintegrazione in servizio, nonché al versamento dei contributi previdenziali.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte territoriale, ha specificato che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto
sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale,
la valutazione di fatto, dei predetti criteri complementari e sussidiari è rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 5436/2019; cfr. anche Cass. n. 9252/2010, n. 15955/2024, n. 30871/2025).